Una importantissima sentenza dichiarativa della Corte Costituzionale in merito alle disposizioni dell'art. 42, comma 5, D. lgs.vo 151/01 dichiara il diritto prioritario (rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma) del coniuge del disabile con grave handicap, con lui convivente, a fruire del congedo biennale retribuito. La sentenza è stata promossa da un'ordinanza del Tribunale di Cuneo a cui si è rivolto un cittadino per ottenere il riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito per assistere la moglie in situazione di grave disabilità. Il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla moglie, da due figlie minorenni. I genitori della donna sono inabili (madre) o deceduti (padre), la sorella impegnata nelle incombenze del proprio nucleo familiare e quindi impossibilitata ad assisterla. L'amministrazione dell'istituto scolastico respinge la domanda di congedo in considerazione del fatto che la norma non include il coniuge fra gli aventi diritto a tale beneficio. Il giudice di Cuneo nell'ordinanza osserva che "la ratio legis del congedo retribuito… non risiederebbe nella sola tutela della maternità e della paternità … ma si iscriverebbe nel più ampio disegno di tutela della salute psico-fisica del disabile prefigurata dalla legge 53/2000 … ove detta previsione era collocata accanto a quella relativa al congedo non retribuito, quest'ultimo spettante anche al coniuge del disabile." La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione fondata in quanto l'istituto del congedo mira a garantire l'assistenza della persona con handicap grave già in atto, pur limitando l'ambito di operatività del beneficio ai componenti della sola famiglia di origine del disabile. Inoltre vi è una stretta correlazione fra il congedo e le finalità perseguite dalla legge 104/92 ed in particolare quelle di tutela psico-fisica della persona handicappata e di promozione della sua integrazione in famiglia. La norma esaminata non tiene conto della situazione di compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali che si sono realizzate in dipendenza di eventi successivi alla nascita, ovvero in esito a malattie di natura progressiva, realizzando un inammissibile impedimento all'assistenza e all'integrazione del disabile nel suo nucleo familiare. Pertanto, l'Alta Corte ritiene illegittima l'esclusione dal beneficio del congedo del coniuge del disabile in situazione di gravità, con questo convivente, poiché questi "sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformitàall'ordinamento giuridico vigente, (è) tenuto al primo posto (art. 433 c.c.) nell'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte". Non è pertanto giustificata la differente protezione rispetto a quelle già contemplate dalla norma.